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A tutte le persone che hanno trasferito la dimora abituale nel comune di Rezzato.
Per maggiori dettagli relativamente alle pratiche di residenza intese come prima iscrizione in Italia per i cittadini comunitari, cittadini stranieri non comunitari e alle pratiche di residenza nell’ambito delle convivenze anagrafiche consultare le pagine dedicate (link residenza comunitari –
Cos’è la residenza anagrafica
La residenza anagrafica è definita dall’art. 43 del Codice Civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (e art. 3, c. 1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (Circolare del Ministero dell’Interno n. 21/2001) ed è disciplinata dalla Costituzione (artt. 2, 3, 14 e 16), dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal Decreto del presidente della Repubblica n. 223 del 30/05/1989.
Una precisa definizione della residenza anagrafica si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale:
- l’elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo
- l’elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
L'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, in quanto il soggetto deve aver instaurato una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art. 2 Legge n. 1228/1954) e l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti, disponendo gli accertamenti necessari per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art. 4 Legge n. 1228/1954).
Oggetto della dichiarazione sono:
Ciò comporta la costituzione di una nuova famiglia e mutamenti nella composizione della famiglia esistente.
Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata (art. 3 comma 2 D.PR. 223/1989)
Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza per:
- militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
- ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
- detenuti in attesa di giudizio.
Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie sopraindicate.
Dichiarazione di residenza e accertamento della dimora abituale
La dichiarazione deve essere presentata dal cittadino entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento e stabilita la dimora abituale (Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art. 5 comma 1 - Cambio di residenza in tempo reale e art. 13 D.P.R. 223/1989). Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia (art. 6 D.P.R. 223/1989).
L’ufficiale di anagrafe, una volta raccolta la dichiarazione, dovrà effettuare le variazioni richieste entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta e gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione (Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art. 5, comma 3 - Cambio di residenza in tempo reale e art. 18 D.P.R. 223/1989).
Da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento.
L'ufficio anagrafe del nuovo comune di residenza ha l'obbligo di verificare il requisito della dimora abituale tramite accertamenti per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale. Il procedimento avrà durata di 45 giorni dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato (artt. 18-bis e 19 DPR 223/1989). Si raccomanda di indicare sul campanello e sulla cassetta della posta il nominativo del nuovo residente.
L'ufficiale d'anagrafe, una volta caricata la pratica, provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In caso di accertamenti negativi della dimora abituale
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati, tramite raccomandata postale o PEC (domicilio digitale registrato), l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare osservazioni o integrazioni:
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Qualora la procedura avesse un esito negativo, il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare la posizione anagrafica precedente (a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione), come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute. Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.
Stato di famiglia unito o separato
La famiglia anagrafica è un concetto giuridico di natura anagrafica. Ai sensi dell’art. 4 DPR 223/1989 agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Essa si basa su vincoli oggettivi e soggettivi: quando i vincoli oggettivi sono documentati o acquisibili d’ufficio da parte dell’ufficiale d’anagrafe, la famiglia anagrafica si instaura ex lege, senza alcuna possibilità discrezionale per l’ufficiale d’anagrafe e indipendentemente dalla volontà del cittadino.
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere lo stato di famiglia:
- unito: in quanto sussiste un rapporto di coniugo, parentela, affinità, adozione, tutela, o vincoli affettivi;
- separato: esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), matrimonio, unione civile, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano essere stati dichiarati, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati.
L’Istat, in Metodi e Norme serie B n. 29 anno 1992, approfondisce il concetto di “vincoli affettivi” “La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4.”.
Pertanto l’esistenza di vincoli di natura affettiva sono assolutamente demandati alla dichiarazione resa dagli interessati. In alcun modo tale dichiarazione può essere “indotta” o “accertata” dall’ufficiale d’anagrafe, neppure se egli fosse a piena conoscenza del fatto che le persone che stanno rendendo la dichiarazione di residenza siano certamente legate. Essi, infatti, hanno il pieno diritto di dichiarare di non esserlo, essendo tale vincolo di natura soggettiva. Ciò comporta l’obbligo dell’ufficiale d’anagrafe di astenersi da alcuna valutazione sul tipo di vincoli: essi possono riguardare, per ipotesi, un rapporto affettivo o un semplice rapporto di amicizia.
L'unico elemento a disposizione dell'ufficiale d'anagrafe - quando il vincolo non è di natura familiare e dunque oggettivo - è la dichiarazione resa dai richiedenti, che è parte integrante della stessa dichiarazione di residenza in seguito alla riforma operata dopo il D.L. n. 5/2012.
Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione. La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi fosse una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.
Tutti coloro che non sono legati da vincoli affettivi o siano coabitanti per un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione, possono richiedere stati di famiglia separati.
La residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale di chi esercita la responsabilità o la tutela. Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe e ciò vale per tutti i cittadini, compresi i minori.
Al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo – i titolari della responsabilità genitoriale hanno il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori le quali non sono mere istanze di volontà, ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale.
Come stabilito dall'ISTAT nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Pertanto, la persona titolare della responsabilità genitoriale deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale.
A rimarcare come la dichiarazione anagrafica sia una dichiarazione di uno stato di fatto che può anche prescindere dall'intervento nel procedimento dei genitori del minore, prosegue ISTAT: “al riguardo giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela".
La finalità dell’anagrafe è quella di registrare correttamente la residenza del minore, pertanto la dichiarazione può tranquillamente essere resa da uno solo dei genitori o, come stabilisce l’ISTAT, anche da terzi presso cui il minore sia affidato a qualsiasi titolo, essendo tale dichiarazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione anagrafica del minore.
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (modello scaricabile dalla sezione allegati).
Come citato in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l’ufficio anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L’ufficio è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore l'avvio del procedimento di cui all'art.7 dellla L. n.241/1990.
Ecco come fare per accedere al servizio:
Presentare la dichiarazione di residenza attraverso una delle seguenti modalità:
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
In caso di cambio residenza presso una famiglia già residente nel nuovo indirizzo, si prega di allegare nella dichiarazione il modello “autorizzazione del convivente” nella sezione allegati, da far firmare all’intestatario scheda della famiglia residente.
Si raccomanda di valorizzazione il campo dedicato alla reperibilità a casa per l’accertamento della dimora abituale (per i cittadini stranieri che devono presentare la prima residenza in Italia è necessario rivolgersi all’ufficio anagrafe via email o allo sportello, su appuntamento).
Per i cittadini stranieri (non comunitari) già iscritti in anagrafe, è necessario allegare fotocopia del permesso di soggiorno di tutte le persone coinvolte nella pratica di residenza (se in corso di rinnovo, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente). Si informa che la Legge n. 238/2021, all'art.15, ha modificato la durata dei permessi di soggiorno di lungo periodo, che non è più a carattere illimitato, ma di 10 anni (5 per i cittadini stranieri minorenni). Di conseguenza al momento della richiesta di variazioni anagrafiche, anche per chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarà necessario presentare un permesso di soggiorno valido, e non saranno considerati più tali quelli rilasciati da oltre 10 anni.
Per i cittadini comunitari già iscritti in anagrafe, allegare attestato di regolarità del soggiorno o attestato di soggiorno permanente.
Il servizio consente di ottenere:
L'iscrizione nell'anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
Il cittadino deve comunicare il cambio residenza entro 20 giorni dalla data in cui si è stabilita la dimora abituale.
L’ufficio anagrafe, una volta raccolta la dichiarazione, dovrà effettuare le variazioni richieste entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione. Successivamente, il procedimento avrà durata di 45 giorni dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
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Prenota appuntamentoAggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di alcuna attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
Aggiornamenti banche dati enti pubblici
La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti: Motorizzazione, INPS e Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente all’ASL l’aggiornamento della propria popolazione residente.
TARI
Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, se nell'abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. Contattare l’ufficio Tributi del Comune di Rezzato. Presentarsi allo sportello con l’atto di acquisto dell’immobile o il contratto di locazione.
tel: 0365/8777237
oppure
tel.: 030/249732 (solo nei giorni ed orari sottoindicati)
Lo sportello tributi riceve nei seguenti giorni ed orari:
lunedì: 08:30-13:30
martedì: 14:00-18:00
venerdì: 08:30-13:30
Iscrizione alle liste elettorali e tessera elettorale
A seguito di trasferimento residenza da altro Comune, l’ufficio elettorale provvede all’aggiornamento delle proprie liste elettorali in occasione della revisione dinamica di gennaio e luglio. In particolare, nella seconda tornata (effettuata entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio) si procede all’iscrizione nelle liste elettorali dei nuovi residenti e all’aggiornamento di indirizzo in caso di cambio interno allo stesso Comune. In seguito, l’ufficio elettorale provvederà ad inviare all’indirizzo di residenza dell’elettore un avviso di invito al ritiro della nuova tessera elettorale e contestuale ritiro della tessera elettorale del precedente comune di residenza (in caso di smarrimento, si renderà la relativa dichiarazione all’ufficio elettorale).
Se si cambia indirizzo all’interno dello stesso comune, l'ufficio elettorale provvederà a inviare all’indirizzo della nuova residenza un'etichetta da apporre sulla tessera, con l'indicazione del nuovo indirizzo e della nuova sezione elettorale.
Carta d’identità
Non è previsto di legge l’aggiornamento della carta in quanto il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta di identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (Circ. Min. Interno n. 24 del 31/12/1992).
Normativa:
Costituzione
Art .43 del Codice Civile
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
Decreto del Presidente Della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)
ISTAT - Metodi e Norme serie B n. 29/1992
Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)
Comune di Rezzato
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Dal 27 aprile 2022, č possibile cambiare residenza online tramite il Portale ANPR.
Accedi ai servizi online ed invia le tue pratiche direttamente dal tuo dispositivo
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