Residenza - Richiesta di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari)

Servizio attivo

Iscrizione anagrafica per cittadini stranieri non comunitari

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A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai cittadini stranieri (non comunitari) che richiedono la prima iscrizione anagrafica in quanto provenienti dall’estero e che hanno trasferito la dimora abituale nel comune di Rezzato.

Per informazioni generali circa i procedimenti legati alla residenza, consultare la pagina dedicata (Città di Rezzato - Residenza - Richiesta di cambio residenza).

Descrizione

Se hai già ottenuto il permesso di soggiorno / Se hai il permesso di soggiorno scaduto e sei in attesa del rinnovo dello stesso

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica (se in corso di rinnovo, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente). (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)

Se sei in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato

(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare

(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.

Per dimostrare rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.

Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione

(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)

- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

Richiedenti protezione internazionale

L’iscrizione anagrafica è garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Dichiarare la residenza tramite una delle seguenti modalità:

  • Sportello dell’Ufficio Anagrafe (su appuntamento – bottone “prenotazione online” in alto, all’inizio della presente pagina)

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Modulo ministeriale (scaricabile dalla sezione allegati) da inviare alla email anagrafe@comune.rezzato.bs.it (acquisizione mediante scanner) o consegnare in formato cartaceo allo sportello anagrafe su appuntamento, firmato da tutti i componenti maggiorenni coinvolti nella pratica, corredato delle fotocopie (non autenticate) di:

Se hai già ottenuto il permesso di soggiorno / Se hai il permesso di soggiorno scaduto e sei in attesa del rinnovo dello stesso

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica (se in corso di rinnovo, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente). (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)

Se sei in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.

Per dimostrare rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.

Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)

- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

Richiedenti protezione internazionale
L’iscrizione anagrafica è garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.

Durata massima dei permessi di soggiorno
Si informa che la Legge n. 238/2021, all'art.15, ha modificato la durata dei permessi di soggiorno di lungo periodo, che non è più a carattere illimitato, ma di 10 anni (5 per i cittadini stranieri minorenni). Di conseguenza al momento della richiesta di variazioni anagrafiche, anche per chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarà necessario presentare un permesso di soggiorno valido, e non saranno considerati più tali quelli rilasciati da oltre 10 anni.

NB: si raccomanda di verificare sempre l’esatta corrispondenza dei dati del passaporto con gli altri documenti (permesso di soggiorno e codice fiscale), ovvero cognome/nome luogo e data di nascita.

In caso di difformità del permesso di soggiorno rispetto al passaporto, è necessario richiedere al proprio Consolato in Italia l’attestazione consolare di corrette generalità, legalizzato in Prefettura a Brescia.

I cittadini stranieri nati in Italia che vogliono variare nome e cognome o i dati di maternità e paternità devono chiedere una correzione dell'atto di nascita rivolgendosi all'ufficio di stato civile che ha iscritto l'atto.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L'iscrizione nell'anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Il cittadino deve comunicare il cambio residenza entro 20 giorni dalla data in cui si è stabilita la dimora abituale.

L’ufficio anagrafe, una volta raccolta la dichiarazione, dovrà effettuare le variazioni richieste entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione. Successivamente, il procedimento avrà durata di 45 giorni dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

TARI
Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, se nell'abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. Contattare l’ufficio Tributi del Comune di Rezzato. Presentarsi allo sportello con l’atto di acquisto dell’immobile o il contratto di locazione.

tel: 0365/8777237 
oppure tel.: 030/249732 (solo nei giorni ed orari sottoindicati)

Lo sportello tributi riceve nei seguenti giorni ed orari:
lunedì: 08:30-13:30

martedì: 14:00-18:00

venerdì: 08:30-13:30

Carta d’identità
La carta d’identità si può ottenere solo dopo la registrazione anagrafica (residenza).

Comunicato da parte dell’ufficio anagrafe l’avvio del procedimento (caricamento della pratica e avvenuta registrazione della residenza in anagrafe) è possibile procedere con l’emissione del documento d’identità, previo appuntamento al seguente link del sito del Comune di Rezzato
https://www.comune.rezzato.bs.it/area_letturaServizio/1349/pagsistema.html   (pagina dedicata alla carta d’identità, contiene tutte le informazioni necessarie che si raccomanda di consultare).

Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (e se in corso di rinnovo, anche della ricevuta postale) e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

Normativa:
Costituzione

Art .43 del Codice Civile

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)

Decreto del Presidente Della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)

ISTAT - Metodi e Norme serie B n. 29/1992

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)

Direttiva Min. Int. 5/08/2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006

Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007

Direttiva Min. Int. 21/02/2007

Circolari Ministero dell’Interno n. 32 del 13/6/2007, n. 52 del 28/09/2000, n. 43 del 2/8/2007 e n. 14 del 31/10/2008

D.Lgs. n.142/2015

Legge n. 238/2021

D.Lgs. n. 25/2008

Copertura geografica

Comune di Rezzato

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il ven 28 mar, 2025 3:23 pm

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