Residenza - Richiesta di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari

Servizio attivo

Iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

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A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Questa pagina è dedicata alla prima iscrizione anagrafica in Italia di cittadini dell'Unione Europea (comunitari)
Ai cittadini comunitari che desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa d.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.Il servizio è disponibile anche per i familiari extra-UE di un cittadino europeo.

Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano,


Per i cittadini attualmente iscritti in anagrafe in Italia e che devono cambiare residenza da un comune ad un altro comune o cambio di indirizzo interno allo stesso comune, si rimanda alla pagina dedicata al seguente link
Residenza - Richiesta di cambio residenza.

Descrizione

PREMESSA
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale. 
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo NON superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (art. 6 comma 1 DL 30-2007). Le disposizioni si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità (art. 6 comma 2 DL 30-2007). Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani (art. 6 comma 3 DL 30-2007).

ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E REQUISITI
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 DL 30-2007 per un periodo SUPERIORE a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (art. 9 comma 1 DL 30-2007). Fermo quanto previsto dal comma 1 art. 9 DL 30-2007, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (art. 9 comma 2 DL 30/2007).

Il cittadino dell’Unione Europea, per soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo in Italia (art. 7 comma 1 lettera a) DL 30/2007);
  2. non lavoratore autonomo/subordinato titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (art. 7 comma 1 lettera b) DL 30/2007): dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno (il parametro utilizzato come riferimento per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario inattivo è l’importo dell’assegno sociale per 13 mensilità, determinato annualmente dall’INPS - anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, come specificato nel paragrafo “cosa serve” ;
  3. per motivi di studio o formazione professionale (non lavoratore) (art. 7 comma 1 lettera c) DL 30/2007): è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, (il parametro utilizzato come riferimento per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario inattivo è l’importo dell’assegno sociale per 13 mensilità, determinato annualmente dall’INPS - anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; (art. 7 comma 1 lettera c) , come specificato nel paragrafo “cosa serve”;
  4. familiare di cittadino UE che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) del D.L. n. 30/2007 (ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 30/2007) (art. 7 comma 1 lettera d) DL 30/2007);
  5. familiare extra UE di cittadino UE: il diritto di soggiorno di cui al comma 1 art. 7 DL 30/2007 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c) (art. 7 comma 2 DL 30/2007):
  6. per motivi religiosi: consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia, come specificato nel paragrafo “cosa serve”;
  7. già lavoratore subordinato o autonomo (art. 7 comma 3) DL 30/2007): il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale (art. 3 DL 30-2007) conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
    a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
    b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
    c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
    d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito, sul territorio nazionale, come specificato nel paragrafo “cosa serve”.

FAMILIARI DEL CITTADINO UE
Direttiva n. 2004/38/CE “Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”.
I legami di parentela si devono dimostrare presentando adeguata documentazione ufficiale autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana (non è autocertificabile).
Si intende per “familiare”
(art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007) sia comunitario che non comunitario solo ed esclusivamente:

  • il coniuge
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale;
  • i discendenti in linea retta del cittadino e del coniuge/partner di età inferiore a 21 anni;
  • i discendenti in linea retta del cittadino e del coniuge/partner di età superiore a 21 anni, purché a carico;
  • gli ascendenti in linea retta del cittadino e del coniuge/partner, di qualunque grado (genitori, nonni, bisnonni) purché a carico;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive nel Paese di provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:

  1. deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
  2. deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n. 2.

ATTESTATO DI SOGGIORNO
A seguito di accoglimento della pratica di residenza, è rilasciata un’attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
A seguito di accertamento positivo della dimora abituale, il cittadino dell'Unione Europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in ANPR, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 06/02/2007, n. 30 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2007).

Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

È necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune dove si è stabilita la propria dimora abituale:

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Se la pratica è presentata allo sportello, i documenti e relativi allegati devono essere presentati già in fotocopia;
Se la pratica è presentata via email, i documenti devono essere inviati in formato .PDF e possibilmente tutto in unico file .PDF

Documenti di base principali

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano o cambio interno allo stesso Comune è sufficiente si rimanda alla seguente pagina dedicata Richiesta di cambio residenza
 ) 
è sempre necessario presentare, la seguente documentazione:

  1. Modulo ministeriale dichiarazione di residenza (scaricabile nella sezione allegati della presente pagina) per modalità di compilazione al seguente link Richiesta di cambio residenza ;
  2. Modulo per orari reperibilità - accertamento dimora abituale (scaricabile nella sezione allegati della presente pagina);
  3. Modulo di richiesta rilascio attestazione di soggiorno (scaricabile nella sezione allegati della presente pagina);
  4. Documento di identità valida per l’espatrio o passaporto o documento equipollente in corso di validità, rilasciati dalle competenti autorità del Paese, di tutti i cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica;
  5. Codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i cittadini di tutti i cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica;
  6. (per dimostrare il legame con i familiari), idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta;

Requisiti e documenti da presentare per le varie categorie
Di seguito è riportata la documentazione necessaria per dimostrare i requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica e delle varie categorie di cittadini, le eventuali situazioni particolari, di seguito riportati:

  1. Cittadino lavoratore in Italia (art. 9 comma 3 lettera a) DL 30/2007):
    > Lavoratore subordinato: Contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS-INAIL  o ultima busta paga (versamenti contributi INPS per collab. domestico) o comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); o CUD (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente);
    > Lavoratore autonomo:
    certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale (per i liberi professionisti) o attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate; o contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.

    Né il lavoratore né i suoi familiari devono esibire una polizza sanitaria: la copertura delle spese sanitarie è garantita dal SSN. La breve durata del contratto di lavoro non pregiudica l’iscrizione anagrafica né è legittimo verificare l’importo del reddito percepito dall’attività lavorativa secondo i parametri previsti dall’art. 29 comma 3 lett. B) del d.lgs. n. 286/1998). Il rapporto di lavoro deve essere in atto al momento della presentazione della domanda e al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica. 

2 - Già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:
A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
>È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

> È disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo;

>È iscritto ad un corso di formazione professionale (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito);

>La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, periodo che non può essere inferiore a 3 mesi (sentenza Corte di Giustizia europea C-507/12).

3 - Cittadino con risorse economiche:
Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo scaricabile nella sezione allegati della presente pagina);
> Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa.

4 - Cittadino iscritto a un corso di studi
> Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi;

> Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo scaricabile nella sezione allegati della presente pagina)
>
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa

5 - Cittadino soggiornante per motivi religiosi
>La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

>La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.

6 - Familiare UE (che non ha un autonomo titolo di soggiorno) di cittadino UE (che accompagna o raggiunge): il diritto di soggiorno del familiare discende dai requisiti di soggiorno posseduti dal cittadino dell’Unione lavoratore subordinato/autonomo o titolare di risorse economiche sufficienti e di polizza di copertura dei rischi sanitari.
> Documentazione ufficiale che attesti la qualità di familiare, rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta in lingua italiana (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);

> l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

> (per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni a carico), un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

7 - Familiari non comunitari (extra UE) di cittadino UE:
> passaporto in corso di validità

> documentazione ufficiale che attesti la qualità di familiare, rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta in lingua italiana (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);

> c
arta di soggiorno rilasciata dalla Questura (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n. 43/2007). I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto.

8 - Cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, ma familiare di un cittadino straniero (extra UE) residente, il cittadino straniero dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino straniero è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa.

Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti
Il legislatore europeo, con le Linee Guida COM 2009 313, ha individuato i seguenti punti fondamentali in relazione alla definizione delle risorse economiche sufficienti:

  • gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, al di sotto del quale il diritto di soggiorno potrebbe essere negato automaticamente;
  • le autorità degli Stati devono tenere conto della situazione personale dell'interessato;
  • le risorse economiche possono essere autodichiarate;
  • le risorse provenienti da terzi devono essere ammesse;
  • le autorità nazionali possono verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse;
  • le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato;
  • la prova della disponibilità delle risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.

di conseguenza l'indicazione quale importo per le risorse considerate sufficienti dell'assegno sociale, è solo indicativo, ovvero per coloro che superano tale soglia il requisiti deve ritenersi raggiunto, mentre per gli altri si rende necessario un approfondito esame di natura sociale, che vada a fotografare la situazione personale dell'interessato al fine di valutare se ricorrano, o meno, i presupposti per definire realmente la sua residenza in Italia un onere eccessivo.
Solo la fruizione di prestazioni di assistenza sociale può essere considerata pertinente per determinare se l'interessato costituisca un onere per il sistema di assistenza sociale. 
Anche tramite autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Dovrà essere calcolato il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Possono essere dichiarati sia i propri redditi che la propria situazione economico-patrimoniale, e le dichiarazioni devono essere verificabili, ed in caso contrario la richiesta on potrà essere accolta.

Altrettanto non ricevibili saranno considerate dichiarazioni che contengano informazioni, oltre a non essere verificabili, troppo generiche.

Non sarà possibile computare come reddito utile la promessa generica di un terzo di intervenire a sostegno del richiedente in caso di bisogno, mentre sarà ammissibile la dichiarazione dell'interessato relativa alla sua posizione creditoria nascente da un contratto di vitalizio, o quella di essere beneficiario di alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, con indicazione delle somme pattuite o ricevute periodicamente.

Altre situazioni che è possibile dichiarare sono: il contratto di comodato, a termie o precario, la dichiarazione di ospitalità non contrattualizzata ma effettiva, purché riferita ad un orizzonte temporale adeguato (almeno un anno) o almeno in atto da un certo tempo; o ancora la dichiarazione di un convivente che possegga i requisiti di reddito e dichiari di provvedere alle necessità del richiedente.

È opportuno precisare che l'autosufficienza economica del richiedente non può essere un prodotto dell'autocertificazione del richiedente stesso o proveniente da un terzo, ma costituisce un fatto già esistente e che la dichiarazione si limita a riferire in quanto vero. 

Il terzo, quindi, non si impegna mediante la propria dichiarazione ad alimentare il richiedente, non potendo essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà la mera intezione di impegnarsi a farlo.

Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
In linea di principio, è accettabile qualsiasi copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, con le seguenti caratteristiche:

  • Deve essere valida in Italia;
  • Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
  • Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
  • Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
  • Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
  • Deve essere in lingua italiana.

pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).

Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).

Si tratta dei seguenti formulari:

  • S1 (ex E106) o SED S072 (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell’Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua),
  • E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all’estero residenti in Italia)
  • E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia)
  • E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).

Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale
Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L'iscrizione in ANPR e il rilascio delle attestazioni di soggiorno.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

  • Per l’iscrizione in anagrafe: si rimanda alla pagina di Richiesta di cambio residenza.
  • Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno: alla chiusura della pratica di residenza con accertamento positivo della dimora abituale effettuato dalla Polizia Locale;

Quanto costa

  • Per l’iscrizione in anagrafe: nessun costo per l'iscrizione anagrafica;
  • Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno: 2 marche da bollo da € 16,00 (1 marca da bollo per la domanda, 1 marca da bollo per l’attestazione di soggiorno – si consiglia di acquistare la seconda marca da bollo alla chiusura positiva della pratica di residenza con accertamento positivo della dimora abituale effettuato dalla Polizia Locale).

Procedure collegate all'esito

  • Per l’iscrizione in anagrafe: si rimanda alla pagina di Richiesta di cambio residenza.
  • Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno: alla chiusura della pratica di residenza con accertamento positivo della dimora abituale effettuato dalla Polizia Locale;

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Riferimenti normativi

  • Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
  • Direttiva 2014/54/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
  • d.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
  • d.Lgs. 28 febbraio 2008 n.32
  • d.L. 23 giugno 2011 n.89
    Linee Guida COM 2009 313 def. del 02/07/2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • COM (2013) 837 final del 25/11/2013 Libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza
  • COM (2014) 604 final del 26/09/2014 Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE
  • Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007
  • d.Lgs 14 settembre 2015 , n. 15
  • L. 24 dicembre 1954 n.1228
  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
  • Circolare Istat serie B n. 29/1992
  • Circolari del Ministero dell'Interno n. 19-2007 / prot. 200704165/15100/14865(39)-2007  / n. 45-2007 / n. 13-2008 / n. 18-2009

Casi Particolari


Copertura geografica

Comune di Rezzato

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Unità organizzativa responsabile

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Argomenti:

Pagina aggiornata il mer 03 set, 2025 11:50 am

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