I cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono trasferirsi all’estero o rientrano nel proprio paese di origine, devono comunicarlo all’ufficio anagrafe che procede alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente. Ogni cittadino che trasferisce la propria dimora abituale, anche all’estero, ha il diritto-dovere di dichiarare la nuova residenza all’ufficio anagrafe. In caso di trasferimento all’estero, il cittadino non italiano (straniero o appartenente all’Unione europea) deve rendere una dichiarazione al Comune, così da essere cancellato dall’anagrafe nazionale della popolazione residente. La residenza è la dimora abituale, cioè il luogo in cui si dimora per la maggior parte del tempo, anche nel caso di assenze per motivi contingenti come lavoro o studio. La residenza è inoltre, di norma, il centro delle relazioni sociali e familiari, quindi il luogo in cui la persona, anche nel caso si sposti frequentemente, fa ritorno abitualmente.
L’avvenuto trasferimento all’estero sarà verificato nel corso dell’istruttoria anche mediante accertamenti.
In caso di inerzia del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe ha il dovere di procedere d'ufficio, dandone comunicazione all'interessato. La mancata dichiarazione comporta anche l'emanazione di sanzione amministrativa come previsto dall’art. 11 della Legge anagrafica.
Normativa
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Regolamento Anagrafico della popolazione residente
Circolare n.9 del 27 aprile 2012