Residenza - Richiesta di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari)

Servizio attivo

Iscrizione anagrafica per cittadini stranieri non comunitari

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A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai cittadini stranieri (non comunitari) che richiedono la prima iscrizione anagrafica in quanto provenienti dall’estero e che hanno trasferito la dimora abituale nel comune di Rezzato.
Questa pagina è dedicata alla prima iscrizione anagrafica in Italia di cittadini stranieri (extra UE).

Per i cittadini attualmente iscritti in anagrafe in Italia e che devono cambiare residenza da un comune ad un altro comune o cambio di indirizzo interno allo stesso comune, si rimanda alla pagina dedicata al seguente link Richiesta di cambio residenza.

Descrizione

Se hai già ottenuto il permesso di soggiorno in corso di validità (oppure) Se hai il permesso di soggiorno scaduto e sei in attesa del rinnovo dello stesso
- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica (se il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, è necessario allegare anche la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente). (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)

Se sei in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

> Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato

(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

> Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- copia del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;

- (non obbligatorio, ma consigliato): atti originali, tradotti e legalizzati (o apostillati), comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

> L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Per dimostrare
rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.

Familiari non comunitari (extra UE) di cittadino comunitario

> Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione;

- Codice fiscale (o foglio di attribuzione)

> Richiedenti protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria - D. Lgs. n. 142/2015 in attuazione della Direttiva 2013/33/UE, c.d. direttiva accoglienza)
- ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio;
- permesso di soggiorno, ove già rilasciato;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione);

- passaporto, se in possesso

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

> Richiedenti protezione speciale (o interna)
Il permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dall’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino richiedente asilo lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, pur ricorrendo i casi di divieto di respingimento.

In tali ipotesi, è possibile distingue due fattispecie:
- Quando la Commissione Territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale, ma ritiene comunque che la situazione dello straniero possa rientrare nei divieti di respingimento o di espulsione di cui all'19 del decreto legislativo n. 286/1998, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- Quando la protezione speciale è richiesta direttamente in Questura, senza una preventiva domanda di riconoscimento di status di richiedente asilo, la Questura valuterà se ricorrono le condizioni di rilascio del permesso, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Territoriale.
Pertanto, l'iscrizione in anagrafe con la sola ricevuta del permesso di soggiorno, al pari di quanto riconosciuto per i richiedenti asilo, è possibile esclusivamente nel caso di cui al punto 1 suindicato.
Nel secondo caso, invece, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà richiedere l'ulteriore documentazione ancora in fase di rilascio.

> Richiesta di protezione "temporanea" per i cittadini ucraini
A seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, anche l'Italia con una delibera del consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, prorogato diverse volte fino alla più recente proroga al 4 marzo 2026 (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 art. 2 commi 2 e 3, che a differenza dei precedenti dispositivi ha disposto che il rinnovo non sia automatico ma soggetto alla richiesta degli interessati. Il comma 2, infatti, contiene il chiaro dispositivo di impulso del cittadino, titolare del permesso temporaneo di cui alla direttiva citata, con la previsione che «i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 [...] possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026»). Conseguentemente allo stato di emergenza, i cittadini ucraini sono stati destinatari di un particolare tipo di permesso di soggiorno: il permesso per protezione temporanea.
Tali permessi, inizialmente validi fino al 4 marzo 2023, sono stati prorogati prima fino al 4 marzo 2026. Una proroga di legge, automatica, per cui i diretti interessati non devono presentarsi in Questura per il rinnovo, che non è neppure consentito loro.
Di conseguenza:
- fino al 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea restano sempre regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento;
- entro il 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea devono necessariamente presentare la richiesta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno;
- dal 5 marzo 2026, in mancanza di ricevuta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno, i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea sono considerati irregolarmente soggiornanti.
La domanda di conversione deve essere presentata mediante apposito kit, da compilarsi presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio Sportello Amico. Dal punto di vista anagrafico, qualora lo straniero in questione si trovasse dunque nella fase di rinnovo con conversione del titolo nella fase di domanda di iscrizione anagrafica, potrà tranquillamente essere iscritto in base al principio della continuità della regolarità del soggiorno nelle more del rinnovo del permesso (Direttiva del Ministero dell'Interno 5/08/2006 e successiva Circolare n. 42 del 17/11/2006).
Nel caso specifico, il legislatore ha introdotto una disciplina particolare e specifica per i titolari di protezione temporanea, prevedendo espressamente il termine del 4/03/2026 per presentare la domanda di rinnovo, al contrario di tutti gli altri permessi di soggiorno i quali hanno 60 giorni successivi alla scadenza per presentare tale istanza, mantenendo quindi lo status di regolarmente soggiornante anche durante tale periodo precedente la domanda di rinnovo. Quindi:
- per le domande di rinnovo e conversione si applicano sempre i principi contenuti nella Direttiva 5/08/2006 e nella citata circolare n. 42/2006, essendo quindi sufficiente comprovare l'avvenuta presentazione della domanda;
- tale domanda di rinnovo dovrà però essere stata presentata tassativamente entro il 4 marzo 2026, al fine di ritenere quindi lo straniero regolarmente soggiornante anche dopo il suddetto termine, ai fini dell'eventuale richiesta di iscrizione anagrafica .
Per coloro che non avranno provveduto al rinnovo entro il 4/03/2026, o lo stesso gli sia stato rigettato, o siano stati oggetto di provvedimento di espulsione, il regolamento anagrafico prevede una specifica cancellazione, previa comunicazioni di invito a coloro che risultano avere il permesso scaduto da almeno sei mesi (quindi non prima del 4/09/2026), mediante PEC al domicilio digitale o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cittadino ha 30 giorni dal ricevimento della stessa per presentare il permesso o la documentazione che comprovi il rinnovo in corso.

GENERALITA' DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 03005889-15100/325 Circolare telegrafica n. 20 del 25/07/2003
Art. 14 del D.P.R. n. 223/1989, ai fini dell'iscrizione anagrafica, prevede tra l'altro che: "…chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente…". 
Pertanto, ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato art. 14 del D.P.R. 223/89, all'art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri. In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa. Nell'evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l'uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso.
Si raccomanda pertanto di verificare sempre l’esatta corrispondenza dei dati del passaporto con gli altri documenti (permesso di soggiorno e codice fiscale), ovvero cognome/nome luogo e data di nascita.
In caso di difformità del permesso di soggiorno rispetto al passaporto, è necessario richiedere al proprio Consolato in Italia l’attestazione consolare di corrette generalità, legalizzato in Prefettura.

I cittadini stranieri nati in Italia che vogliono variare nome e cognome o i dati di maternità e paternità devono chiedere una correzione dell'atto di nascita rivolgendosi all'ufficio di stato civile che ha iscritto l'atto.

> Registrazione del nominativo dei cittadini della Repubblica delle Filippine
Circolare del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2004, n. 64

Chiarimenti in merito alla corretta registrazione anagrafica dei cittadini filippini

Numerosi Comuni hanno richiesto alla Direzione Centrale chiarimenti in merito alla corretta iscrizione anagrafica dicittadini filippini il cui passaporto riporta, oltre il cognome paterno, anche il cosiddetto "middle name".

Al riguardo, è da premettere che, ai fini dell'individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri, è necessario fare riferimento all' art. 14 del d.p.r. 223/89, all'art. 24 della Legge n. 218/1995 ed alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri (cfr. circolare n. 20 del 25.07.2003 della Direzione Centrale).

Ciò stante, attesa la delicatezza e la rilevanza della questione, si è provveduto ad interpellare l’Ambasciata della Repubblica delle Filippine, la quale ha espresso il parere che di seguito si riporta.

"Il nome completo di un cittadino filippino è composto generalmente dal nome proprio (givenames), dal cognome (surname) e da un "nome di mezzo" (middlename), che è indicato di norma immediatamente dopo il nome proprio.

Un figlio nato da cittadini filippini che abbiano contratto regolare matrimonio, utilizzerà il cognome principale di entrambi i genitori e nella registrazione anagrafica quello materno, che diventerà il suo "nome di mezzo" (middlename), dovrà essere indicato dopo il nome proprio. Nel caso di figlio naturale, riconosciuto dal padre di fronte alle competenti autorità filippine, la registrazione avverrà regolarmente come per un figlio legittimo; diversamente, se il neonato non viene riconosciuto dal padre naturale, potrà assumere il solo cognome principale materno (surname) e non avrà alcun "nome di mezzo" (middlename)".

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la Circolare del 7 Ottobre 2010 n. 29 in cui informa che l'Ambasciata della Repubblica delle Filippine ha fornito nuove indicazioni sulla composizione del nome dei cittadini di tale Stato. In particolare, l'Ambasciata ha chiesto alle autorità italiane di OMETTERE l'indicazione del MIDDLE NAME per evitare che, il nome di mezzo, venga confuso con un secondo nome proprio.

Il Ministero dell’Interno torna, dunque, sulla questione delle corrette modalità di registrazione del nome dei cittadini filippini. Già nel 2004, con la Circolare n. 64, aveva dettato precise istruzioni in merito, concordate con l’Ambasciata filippina, stabilendo che il nome completo di un cittadino filippino, essendo generalmente composto dal nome proprio (GIVENAMES), dal cognome (SURNAME) e da un "nome di mezzo" (MIDDLENAME) che doveva essere indicato di norma immediatamente dopo il nome proprio. Pertanto, sempre secondo la circolare del 2004, un figlio nato da cittadini filippini che abbiano contratto regolare matrimonio, doveva utilizzare il cognome principale di entrambi i genitori e nella registrazione anagrafica quello materno, che diventava il suo "nome di mezzo" (MIDDLENAME), doveva essere indicato dopo il nome proprio; per il caso del figlio naturale, riconosciuto dal padre di fronte alle competenti autorità filippine, la registrazione avveniva regolarmente come per un figlio legittimo; diversamente, se il neonato non veniva riconosciuto dal padre naturale, assumeva il solo cognome principale materno (SURNAME).Con la circolare del 7 ottobre 2010 ha fornito nuove indicazioni sopraindicate.

> Registrazione del nominativo dei cittadini egiziani
Circolare del Ministero dell'Interno n. 28/2011 
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che i nuovi passaporti elettronici rilasciato dalla Repubblica Araba d'Egitto distinguono, nella banda ICAO (esempio: Mohamed Ahmed Nabil Said) il cognome del titolare, corrispondente all'ultimo elemento onomastico della suddetta sequenza (nell'esempio: Said) dal nome, corrispondente alle restanti parti della stessa sequenza (nell'esempio: Mohamed Ahmed Nabil). Il criterio suindicato deve essere applicato in sede di registrazione anagrafica dei cittadini egiziani. Pertanto, al fine di assicurare la coerenza complessiva dei dati anagrafici in possesso delle pubbliche amministrazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà tenere conto, nella registrazione del nome e cognome dei cittadini egiziani e nella modifica - su richiesta dell'interessato - dei dati già registrati, dell'indicazione a tale riguardo contenuto nel permesso di soggiorno, cui è tra l'altro legata la formazione del codice fiscale dell'interessato.
> Registrazione del nominativo delle cittadine tunisine
Circolare del Ministero dell'Interno n. 13/2006 e Circolare del Ministeo dell'Interno 16/2008
Chiarimenti in merito alla corretta iscrizione anagrafica delle cittadine tunisine il cui passaporto riporta, oltre al cognome di nascita, anche quello del marito preceduto dalle parole "Ep" e "Ep.se" L'Ambasciata di Tunisia ha espresso il parere che di seguito si riporta "...le diciture "Ep" o "Ep.se" che compaiono sui passaporti delle cittadine tunisine sposate sono delle abbreviazioni della parola "épouse" che significa "sposta con". Davanti a queste parole compare abitualmente il cognome del marito. Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "Ep" o "Ep.se"

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Dichiarare la residenza tramite una delle seguenti modalità:
Via e-mail: anagrafe@comune.rezzato.bs.it o PEC protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it 
Sportello dell’Ufficio Anagrafe (su appuntamento – bottone “prenotazione online” in alto, all’inizio della presente pagina)

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Se la pratica è presentata allo sportello, i documenti e relativi allegati devono essere presentati già in fotocopia;
Se la pratica è presentata via email, i documenti devono essere inviati in formato .PDF e possibilmente tutto in unico file .PDF


Documenti di base principali:
In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa, è necessario presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione di residenza (modulo ministeriale scaricabile dalla sezione allegati della presente pagina) - modalità di compilazione al seguente link Richiesta di cambio residenza sezione "cose serve";
- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che chiedono l’iscrizione anagrafica;
- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che chiedono l’iscrizione anagrafica;

- modulo orari di reperibilità per accertamento della dimora abituale (scaricabile dalla sezione allegati della presente pagina).Si raccomanda di non indicare date precise di reperibilità, bensì giorni della settimana e fasce orarie (per es. dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, oppure sabato e domenica dalle ore alle ore…) tenendo conto dei tempi del procedimento (45 giorni a disposizione della Polizia Locale per eseguire l’accertamento, una volta caricata la pratica da parte dell’Ufficio Anagrafe)


Documenti da presentare per varie categorie:

> Se hai già ottenuto il permesso di soggiorno / Se hai il permesso di soggiorno scaduto e sei in attesa del rinnovo dello stesso

- permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica (se in corso di rinnovo, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente).
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)

Se sei in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

> Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato

(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

> Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- passaporto (o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità) e visto di ingresso (quando richiesto) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione) di tutti i componenti che richiedono l’iscrizione anagrafica;

- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";

- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;

- (non obbligatorio, ma consigliato): atti originali, tradotti e legalizzati (o apostillati), comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

> L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE e allegare il codice fiscale (o foglio di attribuzione)
Per dimostrare rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.

Familiari non comunitari (extra UE) di cittadino comunitario:
- passaporto in corso di validità;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione);

- documentazione ufficiale che attesti la qualità di familiare, rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta in lingua italiana (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);

- c
arta di soggiorno rilasciata dalla Questura (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n. 43/2007). I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto.

> Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

> Richiedenti protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria - D. Lgs. n. 142/2015 in attuazione della Direttiva 2013/33/UE, c.d. direttiva accoglienza)
- ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio;
- permesso di soggiorno, ove già rilasciato;

- codice fiscale (o foglio di attribuzione);

- passaporto, se in possesso

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

> Richiedenti protezione speciale (o interna)
Il permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dall’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino richiedente asilo lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, pur ricorrendo i casi di divieto di respingimento.

In tali ipotesi, è possibile distingue due fattispecie:
- Quando la Commissione Territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale, ma ritiene comunque che la situazione dello straniero possa rientrare nei divieti di respingimento o di espulsione di cui all'19 del decreto legislativo n. 286/1998, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- Quando la protezione speciale è richiesta direttamente in Questura, senza una preventiva domanda di riconoscimento di status di richiedente asilo, la Questura valuterà se ricorrono le condizioni di rilascio del permesso, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Territoriale.
Pertanto, l'iscrizione in anagrafe con la sola ricevuta del permesso di soggiorno, al pari di quanto riconosciuto per i richiedenti asilo, è possibile esclusivamente nel caso di cui al punto 1 suindicato.
Nel secondo caso, invece, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà richiedere l'ulteriore documentazione ancora in fase di rilascio.

> Richiesta di protezione "temporanea" per i cittadini ucraini
A seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, anche l'Italia con una delibera del consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, prorogato diverse volte fino alla più recente proroga al 4 marzo 2026 (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 art. 2 commi 2 e 3, che a differenza dei precedenti dispositivi ha disposto che il rinnovo non sia automatico ma soggetto alla richiesta degli interessati. Il comma 2, infatti, contiene il chiaro dispositivo di impulso del cittadino, titolare del permesso temporaneo di cui alla direttiva citata, con la previsione che «i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 [...] possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026»). Conseguentemente allo stato di emergenza, i cittadini ucraini sono stati destinatari di un particolare tipo di permesso di soggiorno: il permesso per protezione temporanea.
Tali permessi, inizialmente validi fino al 4 marzo 2023, sono stati prorogati prima fino al 4 marzo 2026. Una proroga di legge, automatica, per cui i diretti interessati non devono presentarsi in Questura per il rinnovo, che non è neppure consentito loro.
Di conseguenza:

  • fino al 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea restano sempre regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento;

  • entro il 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea devono necessariamente presentare la richiesta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno;

  • dal 5 marzo 2026, in mancanza di ricevuta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno, i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea sono considerati irregolarmente soggiornanti.

La domanda di conversione deve essere presentata mediante apposito kit, da compilarsi presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio Sportello Amico. Dal punto di vista anagrafico, qualora lo straniero in questione si trovasse dunque nella fase di rinnovo con conversione del titolo nella fase di domanda di iscrizione anagrafica, potrà tranquillamente essere iscritto in base al principio della continuità della regolarità del soggiorno nelle more del rinnovo del permesso (Direttiva del Ministero dell'Interno 5/08/2006 e successiva Circolare n. 42 del 17/11/2006).
Nel caso specifico, il legislatore ha introdotto una disciplina particolare e specifica per i titolari di protezione temporanea, prevedendo espressamente il termine del 4/03/2026 per presentare la domanda di rinnovo, al contrario di tutti gli altri permessi di soggiorno i quali hanno 60 giorni successivi alla scadenza per presentare tale istanza, mantenendo quindi lo status di regolarmente soggiornante anche durante tale periodo precedente la domanda di rinnovo. Quindi:

  • per le domande di rinnovo e conversione si applicano sempre i principi contenuti nella Direttiva 5/08/2006 e nella citata circolare n. 42/2006, essendo quindi sufficiente comprovare l'avvenuta presentazione della domanda;

  • tale domanda di rinnovo dovrà però essere stata presentata tassativamente entro il 4 marzo 2026, al fine di ritenere quindi lo straniero regolarmente soggiornante anche dopo il suddetto termine, ai fini dell'eventuale richiesta di iscrizione anagrafica .

Per coloro che non avranno provveduto al rinnovo entro il 4/03/2026, o lo stesso gli sia stato rigettato, o siano stati oggetto di provvedimento di espulsione, il regolamento anagrafico prevede una specifica cancellazione, previa comunicazioni di invito a coloro che risultano avere il permesso scaduto da almeno sei mesi (quindi non prima del 4/09/2026), mediante PEC al domicilio digitale o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cittadino ha 30 giorni dal ricevimento della stessa per presentare il permesso o la documentazione che comprovi il rinnovo in corso.

Ricevuta di istanza del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali: con Circolare della Questura di Brescia del 28/07/2025 si informa che a decorrere dal 11/11/2024 è stata inserita una data di scadenza sulla ricevuta dell'istanza di presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico presso gli Uffici Postali (scadenza calcolata automaticamente a 9 mesi dalla data di accetazione della domanda dall'Ufficio Postale). La data di scadenza verrà prorogata nel momento in cui il cittadino straniero si presenterà agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione per l'acquisizione delle impronte digitali, apponendo sulla ricevuta il timbro con una nuova data di scadenza. Restano valide le disposizioni finora applicate nella valutazione della regolarità di soggiorno dei cittadini stranieri. 

Durata massima dei permessi di soggiorno: si informa che la Legge n. 238/2021, all'art.15, ha modificato la durata dei permessi di soggiorno di lungo periodo, che non è più a carattere illimitato, ma di 10 anni (5 per i cittadini stranieri minorenni). Di conseguenza al momento della richiesta di variazioni anagrafiche, anche per chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarà necessario presentare un permesso di soggiorno valido, e non saranno considerati più tali quelli rilasciati da oltre 10 anni.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L'iscrizione nell'anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Il cittadino deve comunicare il cambio residenza entro 20 giorni dalla data in cui si è stabilita la dimora abituale.
L’ufficio anagrafe
, una volta raccolta la dichiarazione, dovrà effettuare le variazioni richieste entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione. Successivamente, il procedimento avrà durata di 45 giorni dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

TARI
Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, se nell'abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. Contattare l’ufficio Tributi del Comune di Rezzato. Presentarsi allo sportello con l’atto di acquisto dell’immobile o il contratto di locazione.

tel: 0365/8777237 
oppure tel.: 030/249732 (solo nei giorni ed orari sottoindicati)

Lo sportello tributi riceve nei seguenti giorni ed orari:
lunedì: 08:30-13:30

martedì: 14:00-18:00

venerdì: 08:30-13:30

Carta d’identità
La carta d’identità si può ottenere solo dopo la registrazione anagrafica (residenza).

Comunicato da parte dell’ufficio anagrafe l’avvio del procedimento (caricamento della pratica e avvenuta registrazione della residenza in anagrafe) è possibile procedere con l’emissione del documento d’identità, previo appuntamento al seguente link del sito del Comune di Rezzato
https://www.comune.rezzato.bs.it/area_letturaServizio/1349/pagsistema.html   (pagina dedicata alla carta d’identità, contiene tutte le informazioni necessarie che si raccomanda di consultare).

Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (e se in corso di rinnovo, anche della ricevuta postale) e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

Normativa:
Costituzione
Art .43 del Codice Civile

Legge 1228 del 24/12/1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)

DPR n. 223 del 30/05/1989 (
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)

ISTAT - Metodi e Norme serie B n. 29/1992 

DL n. 5 del 9/02/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)

DL 286 del 25/07/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
DPR 394 del 31/08/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
D.Lgs. n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
D.Lgs. n.142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

Legge n. 238/2021 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020)
Circolare Ministero Interno n. 03005889-15100_325 del 25/07/2003 (iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri)
Circolare Ministero Interno n. 64 del 22/12/2004 (Chiarimenti in merito alla corretta registrazione anagrafica dei cittadini filippini)

Direttiva Ministero Interno prot.11050/M(8) del 5/08/2006 (diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno)
Circolare Ministero Interno n. 42 del 17/11/2006
Circolare Ministero Interno n. 13/2006

Direttiva Ministero Interno 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007

Direttiva Ministero Interno 21/02/2007

Circolari Ministero Interno n. 32 del 13/6/2007, n. 52 del 28/09/2000, n. 43 del 2/8/2007 e n. 14 del 31/10/2008

Circolare Ministero Interno 16/2008

Circolare Ministero Interno del 7 ottobre 2010 n. 2

Copertura geografica

Comune di Rezzato

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

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Pagina aggiornata il sab 30 ago, 2025 12:24 pm

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