Punti di contatto diretto per il servizio
Telefono: 030249777Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it
Informazioni sui destinatari del servizio:
Questa pagina è dedicata alla prima iscrizione anagrafica in Italia di cittadini dell'Unione Europea (comunitari).
Ai cittadini comunitari che desiderano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa d.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.Il servizio è disponibile anche per i familiari extra-UE di un cittadino europeo.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano,
Per i cittadini attualmente iscritti in anagrafe in Italia e che devono cambiare residenza da un comune ad un altro comune o cambio di indirizzo interno allo stesso comune, si rimanda alla pagina dedicata al seguente link Residenza - Richiesta di cambio residenza.
PREMESSA
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale. I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo NON superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (art. 6 comma 1 DL 30-2007). Le disposizioni si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità (art. 6 comma 2 DL 30-2007). Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani (art. 6 comma 3 DL 30-2007).
ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E REQUISITI
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 DL 30-2007 per un periodo SUPERIORE a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (art. 9 comma 1 DL 30-2007). Fermo quanto previsto dal comma 1 art. 9 DL 30-2007, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (art. 9 comma 2 DL 30/2007).
Il cittadino dell’Unione Europea, per soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
FAMILIARI DEL CITTADINO UE
Direttiva n. 2004/38/CE “Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”.
I legami di parentela si devono dimostrare presentando adeguata documentazione ufficiale autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana (non è autocertificabile).
Si intende per “familiare” (art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007) sia comunitario che non comunitario solo ed esclusivamente:
La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:
L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n. 2.
ATTESTATO DI SOGGIORNO
A seguito di accoglimento della pratica di residenza, è rilasciata un’attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
A seguito di accertamento positivo della dimora abituale, il cittadino dell'Unione Europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in ANPR, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 06/02/2007, n. 30 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2007).
Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.
Ecco come fare per accedere al servizio:
È necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune dove si è stabilita la propria dimora abituale:
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Se la pratica è presentata allo sportello, i documenti e relativi allegati devono essere presentati già in fotocopia;
Se la pratica è presentata via email, i documenti devono essere inviati in formato .PDF e possibilmente tutto in unico file .PDF
Documenti di base principali
In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano o cambio interno allo stesso Comune è sufficiente si rimanda alla seguente pagina dedicata Richiesta di cambio residenza ) è sempre necessario presentare, la seguente documentazione:
Requisiti e documenti da presentare per le varie categorie
Di seguito è riportata la documentazione necessaria per dimostrare i requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica e delle varie categorie di cittadini, le eventuali situazioni particolari, di seguito riportati:
2 - Già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:
> A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
>È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
> È disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo;
>È iscritto ad un corso di formazione professionale (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito);
>La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, periodo che non può essere inferiore a 3 mesi (sentenza Corte di Giustizia europea C-507/12).
3 - Cittadino con risorse economiche:
> Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo scaricabile nella sezione allegati della presente pagina);
> Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa.
4 - Cittadino iscritto a un corso di studi
> Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi;
> Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo scaricabile nella sezione allegati della presente pagina)
>Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa
5 - Cittadino soggiornante per motivi religiosi
>La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
>La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
6 - Familiare UE (che non ha un autonomo titolo di soggiorno) di cittadino UE (che accompagna o raggiunge): il diritto di soggiorno del familiare discende dai requisiti di soggiorno posseduti dal cittadino dell’Unione lavoratore subordinato/autonomo o titolare di risorse economiche sufficienti e di polizza di copertura dei rischi sanitari.
> Documentazione ufficiale che attesti la qualità di familiare, rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta in lingua italiana (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);
> l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
> (per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni a carico), un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
7 - Familiari non comunitari (extra UE) di cittadino UE:
> passaporto in corso di validità
> documentazione ufficiale che attesti la qualità di familiare, rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata/apostillata e tradotta in lingua italiana (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);
> carta di soggiorno rilasciata dalla Questura (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n. 43/2007). I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto.
8 - Cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, ma familiare di un cittadino straniero (extra UE) residente, il cittadino straniero dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino straniero è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria - scorrendo la presente pagina, approfondimenti circa i requisiti della polizza assicurativa.
Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti
Il legislatore europeo, con le Linee Guida COM 2009 313, ha individuato i seguenti punti fondamentali in relazione alla definizione delle risorse economiche sufficienti:
di conseguenza l'indicazione quale importo per le risorse considerate sufficienti dell'assegno sociale, è solo indicativo, ovvero per coloro che superano tale soglia il requisiti deve ritenersi raggiunto, mentre per gli altri si rende necessario un approfondito esame di natura sociale, che vada a fotografare la situazione personale dell'interessato al fine di valutare se ricorrano, o meno, i presupposti per definire realmente la sua residenza in Italia un onere eccessivo.
Solo la fruizione di prestazioni di assistenza sociale può essere considerata pertinente per determinare se l'interessato costituisca un onere per il sistema di assistenza sociale. Anche tramite autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Dovrà essere calcolato il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Possono essere dichiarati sia i propri redditi che la propria situazione economico-patrimoniale, e le dichiarazioni devono essere verificabili, ed in caso contrario la richiesta on potrà essere accolta.
Altrettanto non ricevibili saranno considerate dichiarazioni che contengano informazioni, oltre a non essere verificabili, troppo generiche.
Non sarà possibile computare come reddito utile la promessa generica di un terzo di intervenire a sostegno del richiedente in caso di bisogno, mentre sarà ammissibile la dichiarazione dell'interessato relativa alla sua posizione creditoria nascente da un contratto di vitalizio, o quella di essere beneficiario di alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, con indicazione delle somme pattuite o ricevute periodicamente.
Altre situazioni che è possibile dichiarare sono: il contratto di comodato, a termie o precario, la dichiarazione di ospitalità non contrattualizzata ma effettiva, purché riferita ad un orizzonte temporale adeguato (almeno un anno) o almeno in atto da un certo tempo; o ancora la dichiarazione di un convivente che possegga i requisiti di reddito e dichiari di provvedere alle necessità del richiedente.
È opportuno precisare che l'autosufficienza economica del richiedente non può essere un prodotto dell'autocertificazione del richiedente stesso o proveniente da un terzo, ma costituisce un fatto già esistente e che la dichiarazione si limita a riferire in quanto vero.
Il terzo, quindi, non si impegna mediante la propria dichiarazione ad alimentare il richiedente, non potendo essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà la mera intezione di impegnarsi a farlo.
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
In linea di principio, è accettabile qualsiasi copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, con le seguenti caratteristiche:
I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).
Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).
Si tratta dei seguenti formulari:
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale
Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.
Il servizio consente di ottenere:
L'iscrizione in ANPR e il rilascio delle attestazioni di soggiorno.
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
Riferimenti normativi
Comune di Rezzato
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Moduli per liscrizione anagrafica dei cittadini comunitari nel Comune di Rezzato.
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