Convivenza di fatto

Servizio attivo

Registrazione convivenze di fatto e contratti di convivenza presso l’Ufficio Anagrafe.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Coppie di persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera), residenti in Italia, coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune e allo stesso indirizzo, iscritte nel medesimo stato di famiglia, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, né tra loro né con altre persone.

La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.

 

Descrizione

Dal 5 giugno 2016 è in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” I commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 riguardano le convivenze di fatto e i contratti di convivenza. Le attività che riguardano l’Ufficio Anagrafe attengono alla registrazione delle convivenze di fatto e alla registrazione del contratto di convivenza.

1) Convivenza di fatto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone, coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune e allo stesso indirizzo, iscritte nel medesimo stato di famiglia. Non è prevista per i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE. La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

La convivenza di fatto può essere costituita soltanto dopo la costituzione di un unico nucleo familiare. Non è pertanto possibile procedere se uno dei due conviventi non risulta iscritto nel registro anagrafico.

La convivenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato (seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato). In caso di riscontro negativo, l’Ufficiale di Anagrafe, ai sensi dell’art. 10 bis L. n.241/1990, invierà ai richiedenti un preavviso di diniego contenente i motivi per i quali l’istanza deve essere rigettata. Qualora il richiedente non dia riscontro al preavviso nei termini di legge (10 giorni) o nel caso in cui il riscontro non sia esaustivo, la dichiarazione di registrazione della convivenza verrà rigettata.

Cessazione della convivenza di fatto:

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso del convivente;
  3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione, redatta secondo l’allegato modello (sezione allegati), allo stesso ufficio anagrafe dove la convivenza è stata costituita, muniti di un documento di identità.

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

2) Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

- forma scritta;

- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale. L’Ufficiale d’Anagrafe apporterà le necessarie registrazioni sulla scheda individuale e di famiglia dei cittadini interessati al procedimento e garantirà la conservazione del contratto agli atti dell’ufficio Qualora fosse esistente un contratto di convivenza, in caso di trasferimento in altro Comune, il Comune dove il contratto è depositato dovrà essere trasmesso al nuovo Comune di residenza.

Il contratto di convivenza può contenere:

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza);
  • l’indicazione della residenza.

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. È la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Poiché la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano. Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. 30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto è nullo:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

In questi casi gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o, nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto si risolve in caso di:

  • accordo delle parti - in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio

  • recesso unilaterale - il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona - in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, il quale provvederà a notificare l’annotazione della risoluzione all'Anagrafe del comune di residenza.

La cessazione della convivenza di fatto NON RISOLVE automaticamente l’eventuale contratto di convivenza che continuerà ad avere i propri effetti fino a che non sarà risolto con atto notarile o dell’avvocato.

Il certificato di convivenza di fatto o del contratto di convivenza

L'Ufficio anagrafe rilascia, previa richiesta motivata e nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, l’apposita certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto o al contratto di convivenza.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

1) Convivenza di fatto

> Modulo di costituzione della convivenza di fatto, debitamente compilato e firmato da entrambi/e i/le dichiaranti (sezione allegati);

> copia delle carte di identità dei/delle dichiaranti;

> (per i cittadini stranieri/comunitari): oltre ad essere regolarmente soggiornanti, gli stessi, per la verifica dei requisiti previsti dalla legge, devono presentare una attestazione emessa dal Consolato straniero in Italia, dalla quale risultino lo stato libero e l’insussistenza dei vincoli di parentela, affinità e adozione con l’altro convivente (e da legalizzare in Prefettura).

Se trasmesso via email, si prega di utilizzare il formato .pdf

2) Contratto di convivenza

> i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

La costituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni dalla presentazione. La convivenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento. Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato (seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato).

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

La costituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni dalla presentazione. La convivenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Quanto costa

Gratuito

Procedure collegate all'esito

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento. Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato (seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato).

Accedi al servizio

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Normativa:

Legge n. 76/2016

d.P.R. n.223/1989

Copertura geografica

Comune di Rezzato

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vantini 21 - 25086 Rezzato (Brescia)

PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Telefono: 030249777

Email: anagrafe@comune.rezzato.bs.it

Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il lun 25 ago, 2025 9:04 am

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