Ospitalità stranieri
Nei casi di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del Testo Unico della disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per effetto del quale “chiunque a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
La comunicazione di cui al modello sotto allegato, deve essere presentata in triplice copia entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, all’autorità di pubblica sicurezza.
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