Autenticazione di firma per la vendita di beni mobili registrati

L'autenticazione di firma per la vendita di un bene mobile registrato (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso i Servizi Demografici del Comune di Rezzato.

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI

Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:

1. Gli autoveicoli iscritti al PRA

2. Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione

3. Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione

Adempimenti: 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE DAL VENDITORE
1. Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare)
2. Documento d'identità valido
3. Codice fiscale del venditore
4. Dati anagrafici dell'acquirente e C.F.
5. Marca da bollo da € 16,00
6. Se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile) N.B. LA VISURA CAMERALE HA VALIDITA' DI 6 MESI
7. Versamento dell'importo di € 0,52 (diritti di segreteria)

ATTENZIONE! BISOGNA FIRMARE SOLO DI FRONTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

Se il veicolo è di proprietà di più persone, tutte le persone devono presentarsi con il documento di identità per autenticare la firma.

Per il completamento della pratica, dopo l'autenticazione della firma, è necessario far registrare il passaggio di proprietà al P.R.A. entro 60 giorni dall'autentica.

N.B. A seguito della digitalizzazione del certificato di proprietà dei veicoli il cittadino che vuole rivolgersi al Comune per l'autentica della firma del venditore deve aver prima provveduto alla richiesta di materializzazione del certificato presso il PRA o qualunque Sportello Telematico dell'Automobilista.

 

  • CASISTICHE PARTICOLARI
  • Sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare - Il Ministero della Giustizia, con nota del 24/04/2009 prot. n° 018.003.001-5, modificando il precedente orientamento, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n° 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata, identificati tramite esibizione di documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità).
  • Per gli altri soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n° 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.
  • Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l'atto i genitori esercenti la potestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà (art. 320 c.c.). Si ricorda che, in caso di alienazione dei beni, è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare, in fase di autentica e convalida della formalità.
  • Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbia contratto matrimonio, l'acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.) Il minore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora anche il coniuge sia minorenne, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita del veicolo è quindi richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare.
  • Venditore in stato di interdizione: dovrà sottoscrivere l'atto il tutore nominato e autorizzato dal tribunale.
  • Venditore inabilitato: l'inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina un'incapacità di agire relativa (l'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal giudice). In caso di vendita è quindi necessario che l'atto sia sottoscritto dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 375 c.c.).
  • Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): l'amministratore di sostegno viene nominato quando vi sono persone che, per effetto di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado, anche parzialmente, di provvedere ai propri interessi. Occorre quindi verificare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario.
  • Impresa in stato di liquidazione: l'atto va sottoscritto dal liquidatore della Società
  • Impresa in stato di fallimento: l'atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/07/2006. Dopo tale data è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori; per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato
  • Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l'atto è sottoscritto dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione
  • Impresa sottoposta a concordato preventivo: l'atto è sottoscritto da colui che ha la rappresentanza della società, con l'autorizzazione del giudice delegato
  • Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l'atto è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società, previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 248/2006, art. 7
  • Circolare ACI n° 7910 del 22.06.2009
  • Direttiva del Ministero dell'Interno n° 2 del 08.06.2009

Costi: 

- marca da bollo da € 16,00, da consegnare ai Servizi Demografici - € 0,52 per diritti di segreteria

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI
Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:

  • Gli autoveicoli iscritti al PRA
  • Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
  • Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE

  • Trasferimento del diritto di proprietà dei veicoli, sia per atto tra vivi, sia mortis causa (accettazione d'eredità)
  • Donazioni di modico valore
  • Vendita del veicolo (cosiddetto atto bilaterale) sottoscritta dal venditore - intestatario e dall'acquirente quando non si utilizza il certificato di proprietà per la formulazione dell'atto di vendita
  • Vendita con patto di riservato dominio; atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD e atto liberatorio del PRD
  • Vendita effettuata da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c)
  • Atto costitutivo di ipoteca avente ad oggetto il bene mobile registrato (autoveicolo, motoveicolo e rimorchio)
  • Rettifica di dati contenuti negli atti sopra indicati autenticati con le nuove modalità
  • Atti con i quali si modifica il regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali e viceversa (rivenditori di veicoli usati che usufruiscono dei benefici previsti dalla c.d. "Legge Dini")
  • Formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 C.d.S. e art. 18 L.289/2002) o ricostruiti
  • Formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria)
  • Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA

Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure STA o comunque prima del 17/03/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione) e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L.248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio. Possono essere autenticati ex art. 7 L.248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).

ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI
Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per:

  • Cancellazione d'ipoteca
  • Costituzione di diritti d'usufrutto
  • Prima iscrizione al PRA (qualora non sia utilizzata l'istanza dell'acquirente)
  • Trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni (per esempio: cessione di azienda)
  • La procura a vendere va autenticata dal notaio

E' necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè:

  • Prima iscrizione di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo
  • Prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

A CHI SI RIVOLGE
Proprietari che intendono trasferire la proprietà di un veicolo.

ACCEDERE AL SERVIZIO
La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore.


Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione
della firma nella seconda parte del riquadro "T".


Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati.


E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c..


In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti.


Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE

  • Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare
  • Documento d'identità in corso di validità e in originale
  • Marca da bollo da € 16,00
  • Se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile - Si veda oltre il paragrafo apposito) 

COSTI:
1 marca da bollo da € 16,00

CASI PARTICOLARI

  1. SMARRIMENTO DOCUMENTI DI PROPRIETA': chi si presenta allo sportello senza il CDP perché smarrito o comunque indisponibile, deve richiederne un duplicato, che verrà rilasciato dal PRA in brevissimo tempo. Pertanto, senza il nuovo CDP o foglio complementare, non si potrà effettuare il passaggio di proprietà.
  2. FOGLIO COMPLEMENTARE: i veicoli immatricolati prima del 26 aprile 1994 non sono dotati del CDP ma del foglio complementare. In questo caso sul foglio complementare non va scritto alcun passaggio di proprietà, ma va compilato apposito modello di "dichiarazione di vendita", sottoscritto dal solo venditore, con firma da autenticare
  3. VENDITA DI BARCA: Parimenti, in caso di vendita di barca non esiste il CDP, ma si utilizza apposita dichiarazione di vendita verbale.
  4. VENDITORE PROPRIETARIO NON INTESTATARIO: (art. 2688 c.c.): non si compila il CDP o il foglio complementare, ma l'apposito modello di dichiarazione di vendita con firma da autenticare.
  5. SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA": in tutti i casi sotto riportati si utilizzano gli appositi modelli, le cui firme andranno autenticate, non compilando il CDP. Si segnala che lo Sportello dell'Ufficio Anagrafe non provvederà all'autenticazione della firma qualora il richiedente non sia un erede del proprietario indicato sul CDP o foglio complementare.

    Un solo erede: 

    - che vende il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, si compila il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c.
    - che si intesta il veicolo: l'erede compila il modello di richiesta di intestazione mortis causa, che contiene anche la dichiarazione di essere l'unico erede
    Più eredi: 
    - che vendono il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, tutti gli eredi compilano il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c.
    - che si intestano il veicolo: tutti gli eredi compilano il modello di richiesta di intestazione mortis causa.