STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

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Data:

24 mar 21

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Regione Lombardia - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

DICHIARA

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata sino ad avvenuta revoca e

DISPONE

1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.

2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.

3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.

4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

5. Il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione che verranno attivate da Regione Lombardia.

6. Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell'Arma impiegate nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.

7. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.

8. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.